Scaduto
Città metropolitana di Genova
1) Se precedente attivato, si chiede al Committente di conoscere lo speso e la spaccatura in % dei servizi welfare utilizzati nel 2023/2024/2025 per le seguenti tipologie: rimborsi, versamenti a previdenza, buoni acquisto, voucher art.100.
2) Si chiede di specificare come sono state calcolate le spese di registrazione del contratto e quali costi sarebbero in capo al provider.
Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, la scrivente società è regolarmente iscritta presso la White List presso la competente Prefettura della città metropolitana di Milano a far data dal 31 ottobre 2025; come verificabile presso il seguente sito internet istituzionale della Prefettura di Milano: https://whitelist.prefmi.it/home_elenco.htm.
Considerato che, come previsto dal D.P.C.M. 18 aprile 2013, così come modificato dal D.P.C.M. del 24/11/2016 (in G.U. n. 235 del 31/01/2017, entrato in vigore il 15/02/2017), l’iscrizione alla White List è equipollente al rilascio dell’informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, si chiede di confermare che, in luogo dell’ ALLEGATO B Modello Dichiarazione per informazione Antimafia possa essere prodotto il documento rilasciato dalla competente Prefettura a comprova dell’iscrizione alla White List dell’aggiudicatario.
1) si richiede la possibilità di conferire al Fornitore, ai sensi dell'art. 1705 cc, mandato senza rappresentanza per l'acquisto delle prestazioni e dei servizi in nome proprio, ma per conto del Cliente, a vantaggio dei Beneficiari
2) in riferimento alla richiesta di garanzia provvisoria, si richiede di specificare se la ulteriore riduzione del 20% sia attribuibile alla Certificazione UNI PdR
3) in riferimento alla richiesta di garanzia provvisoria, si richiede di specificare se sia possibile gestirla tramite bonifico e, se confermato, quale sia l'IBAN da utilizzare
4) si richiede di specificare se sia necessaria la comprova di due imposte di bollo (16,00 € cad), una per busta amministrativa e una per busta economica (come da presa visione a portale) o se sia sufficiente una sola imposta di bollo caricata in entrambe le buste
5) in riferimento a Capitolato pag. 5 - Funzionalità tecniche e utente, puto a), si chiede di specificare se sia accettabile l'accesso tramite SSO o se sia preferibile quello tramite MFA
6) in riferimento a Capitolato pag. 6 - punto 4.2.1 letta c) - si chiede di confermare che il limite massimo spendibile in fringe benefit, come previsto da normativa vigente, sia € 1.000 e € 2.000 per i dipendenti con figli a carico
Gara #622
ID.4704 - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI WELFARE AZIENDALE A FAVORE DEI DIPENDENTI DI CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA PER GLI ANNI 2026 - 2027.Informazioni appalto
05/03/2026
Aperta
Servizi
€ 240.000,00
SEMORILE STEFANO
Categorie merceologiche
85321
-
Servizi sociali amministrativi
Lotti
1
BAAE19B5A7
Solo prezzo
ID.4704 - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI WELFARE AZIENDALE A FAVORE DEI DIPENDENTI DI CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA PER GLI ANNI 2026 - 2027.
ID.4704 - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI WELFARE AZIENDALE A FAVORE DEI DIPENDENTI DI CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA PER GLI ANNI 2026 - 2027.
€ 240.000,00
€ 2.823,02
€ 0,00
Scadenze
28/03/2026 12:00
07/04/2026 12:00
07/04/2026 14:00
Allegati
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Chiarimenti
09/03/2026 16:49
Quesito #1
-Si richiede di specificare il valore del borsellino welfare destinato a ciascun dipendente
-Si chiede di esplicitare la fonte di finanziamento del credito welfare
-Si chiede di indicare il periodo indicativo/mese a partire dal quale la piattaforma dovrà essere effettivamente operativa e accessibile per la fruizione dei servizi da parte dei dipendenti.
-Si chiede di esplicitare la fonte di finanziamento del credito welfare
-Si chiede di indicare il periodo indicativo/mese a partire dal quale la piattaforma dovrà essere effettivamente operativa e accessibile per la fruizione dei servizi da parte dei dipendenti.
20/03/2026 10:12
Risposta
1. L’importo a base di gara stanziato dalla scrivente Amministrazione per l’erogazione del servizio di Welfare è pari a complessivi € 240.000,00 per gli anni 2026 e 2027 (suddivisi in € 120.000,00 per ciascun anno), comprensivi sia del credito Welfare destinato ai dipendenti che dei costi del servizio (costi di attivazione, bolli e Fee) e degli oneri fiscali (IVA).
Il “valore borsellino welfare destinato a ciascun dipendente” - che riteniamo coincidere con quello che noi abbiamo indicato nei documenti di gara come “credito welfare a disposizione di ciascun dipendente” - non è stabilito a priori ma al contrario è il risultato finale, ottenuto sottraendo all’importo a base di gara tutti i costi di servizio proposti dall’operatore economico risultato aggiudicatario della procedura.
Il credito individuale a disposizione di ciascun dipendente, inoltre, dipenderà anche dalle variazioni di organico intervenute nel corso dell’anno, in considerazione di nuove assunzioni o di cessazioni di personale.
2. Come indicato nella determina a contrarre pubblicata negli “allegati” alla procedura, la somma di € 240.000,00 indicata quale importo a base di gara trova copertura con fondi propri della scrivente Città Metropolitana di Genova;
3. Per quanto riguarda la piattaforma, una volta aggiudicata la procedura di gara e stipulato il relativo contratto di affidamento del servizio, dovrà essere operativa il prima possibile in modo da consentire quanto prima ai dipendenti di beneficiare del credito welfare a loro disposizione per il corrente anno.
Il “valore borsellino welfare destinato a ciascun dipendente” - che riteniamo coincidere con quello che noi abbiamo indicato nei documenti di gara come “credito welfare a disposizione di ciascun dipendente” - non è stabilito a priori ma al contrario è il risultato finale, ottenuto sottraendo all’importo a base di gara tutti i costi di servizio proposti dall’operatore economico risultato aggiudicatario della procedura.
Il credito individuale a disposizione di ciascun dipendente, inoltre, dipenderà anche dalle variazioni di organico intervenute nel corso dell’anno, in considerazione di nuove assunzioni o di cessazioni di personale.
2. Come indicato nella determina a contrarre pubblicata negli “allegati” alla procedura, la somma di € 240.000,00 indicata quale importo a base di gara trova copertura con fondi propri della scrivente Città Metropolitana di Genova;
3. Per quanto riguarda la piattaforma, una volta aggiudicata la procedura di gara e stipulato il relativo contratto di affidamento del servizio, dovrà essere operativa il prima possibile in modo da consentire quanto prima ai dipendenti di beneficiare del credito welfare a loro disposizione per il corrente anno.
10/03/2026 11:07
Quesito #2
Oggetto: Richiesta di chiarimento – requisiti rete fornitori sul territorio (paragrafo relativo al numero minimo di fornitori fisici)
Con riferimento al requisito indicato nella documentazione di gara relativo alla disponibilità di almeno n. 400 fornitori fisici presenti sul territorio della Città Metropolitana di Genova, nonché al requisito che almeno il 10% dei fornitori sia dislocato al di fuori del Comune di Genova, si chiede cortesemente di precisare quanto segue.
In particolare, si richiede di chiarire quali tipologie di fornitori possano essere ricomprese nel computo dei fornitori fisici richiesti, e nello specifico se:
il requisito debba essere inteso come riferito esclusivamente ai fornitori che erogano servizi rientranti nelle categorie di welfare previste dall’art. 100 del TUIR, quali ad esempio servizi di benessere e tempo libero, agenzie di viaggio, attività culturali, formazione, servizi educativi, centri medici e servizi alla persona;
oppure
possano essere ricompresi nel conteggio anche esercizi commerciali fisici utilizzabili tramite strumenti di pagamento welfare o gift card, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:supermercati e punti vendita della grande distribuzione;distributori di carburante;negozi di elettronica ed elettrodomestici;altri esercizi commerciali presso i quali i beneficiari possano utilizzare buoni acquisto o gift card previste dal piano welfare.
Il chiarimento richiesto è finalizzato a comprendere correttamente l’ambito di applicazione del requisito relativo alla rete territoriale di fornitori ai fini della predisposizione dell’offerta e della corretta compilazione dell’elenco richiesto dalla Stazione Appaltante.
Con riferimento al requisito indicato nella documentazione di gara relativo alla disponibilità di almeno n. 400 fornitori fisici presenti sul territorio della Città Metropolitana di Genova, nonché al requisito che almeno il 10% dei fornitori sia dislocato al di fuori del Comune di Genova, si chiede cortesemente di precisare quanto segue.
In particolare, si richiede di chiarire quali tipologie di fornitori possano essere ricomprese nel computo dei fornitori fisici richiesti, e nello specifico se:
il requisito debba essere inteso come riferito esclusivamente ai fornitori che erogano servizi rientranti nelle categorie di welfare previste dall’art. 100 del TUIR, quali ad esempio servizi di benessere e tempo libero, agenzie di viaggio, attività culturali, formazione, servizi educativi, centri medici e servizi alla persona;
oppure
possano essere ricompresi nel conteggio anche esercizi commerciali fisici utilizzabili tramite strumenti di pagamento welfare o gift card, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:supermercati e punti vendita della grande distribuzione;distributori di carburante;negozi di elettronica ed elettrodomestici;altri esercizi commerciali presso i quali i beneficiari possano utilizzare buoni acquisto o gift card previste dal piano welfare.
Il chiarimento richiesto è finalizzato a comprendere correttamente l’ambito di applicazione del requisito relativo alla rete territoriale di fornitori ai fini della predisposizione dell’offerta e della corretta compilazione dell’elenco richiesto dalla Stazione Appaltante.
19/03/2026 14:33
Risposta
Buongiorno,
con riferimento alla tipologia di fornitori fisici richiesti, si riporta quanto espressamente indicato in merito dal Capitolato Speciale di Appalto, al punto 5 dell’art. 3 Condizioni di esecuzione del servizio:
“A livello territoriale è necessario che l’operatore economico fornisca la possibilità ai beneficiari di spendere buoni spesa sul territorio della Città Metropolitana di Genova in almeno:
- n. 2 catene di supermercati alimentari;
- n. 1 catena di negozi di elettrodomestici e dispositivi elettronici;
- n. 1 catena di fornitori di carburante;
- n. 1 fornitore/catena di agenzia viaggi;
- n. 1 opzione di attività culturali;
- n. 1 opzione di attività fitness/wellness.”
Si ribadisce, inoltre, che “fra i servizi offerti devono necessariamente essere ricomprese almeno le tipologie di servizio di cui al punto 4.2.1” del Capitolato stesso.
Cordiali saluti
Ufficio Soggetto Aggregatore
con riferimento alla tipologia di fornitori fisici richiesti, si riporta quanto espressamente indicato in merito dal Capitolato Speciale di Appalto, al punto 5 dell’art. 3 Condizioni di esecuzione del servizio:
“A livello territoriale è necessario che l’operatore economico fornisca la possibilità ai beneficiari di spendere buoni spesa sul territorio della Città Metropolitana di Genova in almeno:
- n. 2 catene di supermercati alimentari;
- n. 1 catena di negozi di elettrodomestici e dispositivi elettronici;
- n. 1 catena di fornitori di carburante;
- n. 1 fornitore/catena di agenzia viaggi;
- n. 1 opzione di attività culturali;
- n. 1 opzione di attività fitness/wellness.”
Si ribadisce, inoltre, che “fra i servizi offerti devono necessariamente essere ricomprese almeno le tipologie di servizio di cui al punto 4.2.1” del Capitolato stesso.
Cordiali saluti
Ufficio Soggetto Aggregatore
17/03/2026 09:38
Quesito #3
1) Con riferimento all'allegato III dell'ACCORDO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TRA IL TITOLARE E IL RESPONSABILE SECONDO LA DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/915 DELLA COMMISSIONE DEL 4 GIUGNO 2021 relativa alle clausole contrattuali tipo tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento a norma dell'articolo 28, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo si chiede l'eliminazione della previsione relativa alla Responsabilità con particolare riferimento alla manleva verso il titolare del tutto non coerente con le previsioni di cui all'art. 32 GDPR.
Si evidenzia, infatti, come detta previsione debba ritenersi nulla in quanto trasferisce l'onere economico di un provvedimento, la sanzione, che ha natura dissuasiva (Art. 83, comma 1 GDPR "lesanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai sensi del presente articolo in relazione alle violazioni del presente regolamento di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 siano in ogni singolo caso effettive, proporzionate e dissuasive").
Si propone, pertanto, di rimodulare conformemente alla normativa vigente la clausola nei termini sotto riportati:
Le parti riconoscono e accettano che qualora l’Interessato (“Danneggiato”) lamenti, contro le parti, di aver subito un danno – materiale o immateriale – causato da una violazione della Legislazione europea e nazionale:
(a) il Responsabile, ai sensi dell’Art. 82(2) del GDPR, risponderà interamente per il danno materiale o immateriale cagionato all’Interessato dichiarando sin d’ora di manlevare e tenere indenne il Titolare, qualora non abbia adempiuto agli obblighi della Legislazione europea e nazionale specificamente diretti ai Responsabili, o qualora abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni del Titolare fornite mediante il presente DPA;
(b) qualora il Responsabile e il Titolare siano coinvolti nello stesso trattamento e siano entrambi responsabili del danno causato al Danneggiato, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 82 del GDPR, ciascuno dei due sarà responsabile in solido per l’intero ammontare del danno, fermo, per entrambi, il diritto di rivalsa sull’altro per la quota di risarcimento allo stesso spettante in base al danno causato;
(c) nel caso in cui il danno causato al Danneggiato sia dovuto alla violazione delle disposizioni del presente DPA o della Legislazione europea e nazionale e sia imputabile interamente al Responsabile, il Responsabile è tenuto a risarcire interamente il Titolare, qualora quest’ultimo abbia provveduto al totale risarcimento del danno al Danneggiato;
(d) ciascuna parte dovrà indennizzare o risarcire l’altra parte qualora e nella misura in cui abbia contribuito a causare il danno lamentato dal Danneggiato o non abbia adottato appropriate misure di mitigazione, o abbia violato disposizioni del presente DPA o della Legislazione europea e nazionale.
2) Con riferimento alla previsione di cui all'art. 21 - Brevetti industriali e diritti d'autore del contratto si chiede di confermare che sarà possibile la negoziazione ed integrazione della stessa prevedendo che:
- l'Appaltatore non sarà responsabile per violazioni derivanti da istruzioni specifiche fornite dall'Amministrazione o dall'uso della piattaforma in combinazione con software o hardware non forniti dall'Appaltatore
- in relazione alla manleva per la fase del giudizio venga previsto che l'Amministrazione: (i) dia pronta comunicazione scritta all'Appaltatore dell'azione giudiziaria; (ii) consenta all'Appaltatore di assumere il controllo della difesa o di coadiuvare la stessa; (iii) non accetti proposte transattive senza il consenso preventivo scritto dell'Appaltatore.
- la manleva di cui al comma 3, sia prevista solo in caso di responsabilità diretta e fatto salvo quanto previsto per legge in caso di dolo o colpa grave, la responsabilità complessiva dell’Appaltatore sia accertata con condanna definitiva passata in giudicato, e non potrà eccedere l'importo massimo di euro 240.000,00 (duecentoquarantamila/00), corrispondente al corrispettivo contrattuale complessivo."
Si evidenzia, infatti, come detta previsione debba ritenersi nulla in quanto trasferisce l'onere economico di un provvedimento, la sanzione, che ha natura dissuasiva (Art. 83, comma 1 GDPR "lesanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai sensi del presente articolo in relazione alle violazioni del presente regolamento di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 siano in ogni singolo caso effettive, proporzionate e dissuasive").
Si propone, pertanto, di rimodulare conformemente alla normativa vigente la clausola nei termini sotto riportati:
Le parti riconoscono e accettano che qualora l’Interessato (“Danneggiato”) lamenti, contro le parti, di aver subito un danno – materiale o immateriale – causato da una violazione della Legislazione europea e nazionale:
(a) il Responsabile, ai sensi dell’Art. 82(2) del GDPR, risponderà interamente per il danno materiale o immateriale cagionato all’Interessato dichiarando sin d’ora di manlevare e tenere indenne il Titolare, qualora non abbia adempiuto agli obblighi della Legislazione europea e nazionale specificamente diretti ai Responsabili, o qualora abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle istruzioni del Titolare fornite mediante il presente DPA;
(b) qualora il Responsabile e il Titolare siano coinvolti nello stesso trattamento e siano entrambi responsabili del danno causato al Danneggiato, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 82 del GDPR, ciascuno dei due sarà responsabile in solido per l’intero ammontare del danno, fermo, per entrambi, il diritto di rivalsa sull’altro per la quota di risarcimento allo stesso spettante in base al danno causato;
(c) nel caso in cui il danno causato al Danneggiato sia dovuto alla violazione delle disposizioni del presente DPA o della Legislazione europea e nazionale e sia imputabile interamente al Responsabile, il Responsabile è tenuto a risarcire interamente il Titolare, qualora quest’ultimo abbia provveduto al totale risarcimento del danno al Danneggiato;
(d) ciascuna parte dovrà indennizzare o risarcire l’altra parte qualora e nella misura in cui abbia contribuito a causare il danno lamentato dal Danneggiato o non abbia adottato appropriate misure di mitigazione, o abbia violato disposizioni del presente DPA o della Legislazione europea e nazionale.
2) Con riferimento alla previsione di cui all'art. 21 - Brevetti industriali e diritti d'autore del contratto si chiede di confermare che sarà possibile la negoziazione ed integrazione della stessa prevedendo che:
- l'Appaltatore non sarà responsabile per violazioni derivanti da istruzioni specifiche fornite dall'Amministrazione o dall'uso della piattaforma in combinazione con software o hardware non forniti dall'Appaltatore
- in relazione alla manleva per la fase del giudizio venga previsto che l'Amministrazione: (i) dia pronta comunicazione scritta all'Appaltatore dell'azione giudiziaria; (ii) consenta all'Appaltatore di assumere il controllo della difesa o di coadiuvare la stessa; (iii) non accetti proposte transattive senza il consenso preventivo scritto dell'Appaltatore.
- la manleva di cui al comma 3, sia prevista solo in caso di responsabilità diretta e fatto salvo quanto previsto per legge in caso di dolo o colpa grave, la responsabilità complessiva dell’Appaltatore sia accertata con condanna definitiva passata in giudicato, e non potrà eccedere l'importo massimo di euro 240.000,00 (duecentoquarantamila/00), corrispondente al corrispettivo contrattuale complessivo."
25/03/2026 10:32
Risposta
1) Sotto il profilo della protezione dei dati personali, nulla osta all'accoglimento della modifica proposta.
2) Non è possibile variare lo schema del contratto, a meno che le eventuali modifiche siano da imputare ad errori materiali (es violazioni di legge).
2) Non è possibile variare lo schema del contratto, a meno che le eventuali modifiche siano da imputare ad errori materiali (es violazioni di legge).
18/03/2026 16:11
Quesito #4
1) Se precedente attivato, si chiede al Committente di conoscere lo speso e la spaccatura in % dei servizi welfare utilizzati nel 2023/2024/2025 per le seguenti tipologie: rimborsi, versamenti a previdenza, buoni acquisto, voucher art.100.
2) Si chiede di specificare come sono state calcolate le spese di registrazione del contratto e quali costi sarebbero in capo al provider.
20/03/2026 10:06
Risposta
1. L’importo complessivo massimo a disposizione dell’Ente per l’erogazione del servizio di welfare nell’anno 2025, analogamente agli anni 2026 e 2027, era pari a Euro 120.000,00, compresi costi fissi e fee da riconoscere all’operatore economico e gli oneri fiscali (IVA).
La ripartizione tra le diverse tipologie di spesa per l’anno 2025 è la seguente:
- Importi buoni acquisto 107.828,30
- rimborsi in busta paga 4.034,46
- versamenti previdenza 0,00
- voucher 1.462,50
Totale complessivo 113.325,26
Negli anni 2023 e 2024 il servizio non era previsto.
2. Come indicato sul bando di gara, le spese contrattuali sono pari a circa Euro 1.613,00.
A carico dell’operatore economico è previsto anche il pagamento del contributo Anac di Euro 18,00.
La ripartizione tra le diverse tipologie di spesa per l’anno 2025 è la seguente:
- Importi buoni acquisto 107.828,30
- rimborsi in busta paga 4.034,46
- versamenti previdenza 0,00
- voucher 1.462,50
Totale complessivo 113.325,26
Negli anni 2023 e 2024 il servizio non era previsto.
2. Come indicato sul bando di gara, le spese contrattuali sono pari a circa Euro 1.613,00.
A carico dell’operatore economico è previsto anche il pagamento del contributo Anac di Euro 18,00.
19/03/2026 11:14
Quesito #5
1)
Con riferimento all’Allegato F “comunicazione titolare effettivo” , per la struttura dell’azionariato della scrivente, non si rileva una persona fisica cui sia attribuibile la proprietà in via diretta o indiretta dell’impresa secondo i criteri definiti dalla normativa per le società di capitali all’art. 20 comma 2 del D. Lgs. 231/2007, come da ultimo modificato dal D. Lgs. 125/2019. Non si rileva inoltre nessuna persona fisica che eserciti un controllo rilevante in assemblea per i criteri di cui al comma 3 del medesimo articolo. Si chiede pertanto conferma che nell’Allegato F la parte relativa ai Titolari Effettivi non debba essere resa (per questa parte verrà poi caricata una dichiarazione contenente quanto sopra indicato).
2)
Con riferimento all’Allegato B “antimafia” essendo la scrivente iscritta presso la White List della Prefettura di Milano, si segnala che Codesto operatore economico è dispensato dalla produzione di questo Allegato. Si chiede pertanto conferma che in luogo di questo allegato verrà presentata la dichiarazione di iscrizione alla White List.
3)
Con riferimento all’Allegato A “domanda di partecipazione” al punto 6 “Ulteriori dichiarazioni” si chiede conferma che la parte indicata a pag. 9 DICHIARA di aver preso visione e di accettare il “Verbale d’Intesa – Indicazioni per la prevenzione e protezione dai rischi correlati alle condizioni di microclima negli ambienti di lavoro per la provincia di Genova” sottoscritto in data 24 luglio 2023 presso la Prefettura di Genova e consultabile al seguente link: https://sua.cittametropolitana.genova.it/sites/default/files/Documenti/PROTOCOLLO%20GENOVA% 20CALDO%20 def%20firmato.pdf Si chiede conferma che non debba essere resa in quanto non pertinente con il servizio oggetto della procedura.
4)
Con riferimento all’articolo 13 dello schema di contratto, si richiede cortesemente di confermare:
A) che possa essere ritenuta congrua polizza RCT che copra: “i danni cagionati nell’esecuzione del contratto a beni e persone, tanto dell’amministrazione quanto di terzi, compresi quelli causati da dipendenti, consulenti, collaboratori o eventuali subappaltatori”.;
B) che possa essere ritenuta congrua polizza di RC Professionale preesistente, con massimale pari a € 5.000.000;
C) alla richiesta di una polizza RC professionale con: “copertura dei danni a terzi connessi all’esercizio del servizio, in particolare per i danni inerenti alla privacy” si richiede di chiarire il perimetro di tale previsione;
D) alla richiesta di polizza RC professionale che copra i danni inerenti alla privacy, si chiede cortesemente di confermare se possa essere ritenuta congrua una polizza preesistente stipulata dalla Capogruppo (polizza ad ombrello).
5)
Si chiede di chiarire, se in sede di eventuale aggiudicazione, le clausole contrattuali possano eventualmente essere oggetto di negoziazione.
6)
Con riferimento all'assunzione da parte dell’aggiudicatario della qualifica di Responsabile del trattamento dei dati personali, evidenziamo che la scrivente società si configura quale “autonomo t itolare del trattamento dei dati personali dei propri Clienti e dei Beneficiari” intendendosi per titolare “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali”. Pertanto, la scrivente non può considerarsi un responsabile del trattamento, inteso come “la persona f isica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento” in quanto: - non effettua, nell’erogazione dei propri servizi, un’attività che il Cliente potrebbe altrimenti effettuare internamente; - nell’ambito “privacy” agisce autonomamente ai fini dell’erogazione del proprio servizio; - non esegue trattamenti su commissione; - nell’elaborazione e la gestione dei dati forniti dai beneficiari segue un processo autonomo, senza che il cliente abbia dato istruzioni a questo proposito; - i dati di cui sopra non vengono trattati per conto del cliente ma direttamente e autonomamente; - ha piena autonomia nella scelta dei sistemi, hardware e software, da utilizzare nella gestione della propria attività e non è sottoposta a un controllo da parte del Cliente. In considerazione di quanto sopra evidenziato, vi chiediamo di dispensare la sottoscritta società, in caso di aggiudicazione dell’appalto e, contestuale sottoscrizione del contratto, dalla nomina a Responsabile Esterno del Trattamento in quanto già qualificata come Titolare dei Dati.
Con riferimento all’Allegato F “comunicazione titolare effettivo” , per la struttura dell’azionariato della scrivente, non si rileva una persona fisica cui sia attribuibile la proprietà in via diretta o indiretta dell’impresa secondo i criteri definiti dalla normativa per le società di capitali all’art. 20 comma 2 del D. Lgs. 231/2007, come da ultimo modificato dal D. Lgs. 125/2019. Non si rileva inoltre nessuna persona fisica che eserciti un controllo rilevante in assemblea per i criteri di cui al comma 3 del medesimo articolo. Si chiede pertanto conferma che nell’Allegato F la parte relativa ai Titolari Effettivi non debba essere resa (per questa parte verrà poi caricata una dichiarazione contenente quanto sopra indicato).
2)
Con riferimento all’Allegato B “antimafia” essendo la scrivente iscritta presso la White List della Prefettura di Milano, si segnala che Codesto operatore economico è dispensato dalla produzione di questo Allegato. Si chiede pertanto conferma che in luogo di questo allegato verrà presentata la dichiarazione di iscrizione alla White List.
3)
Con riferimento all’Allegato A “domanda di partecipazione” al punto 6 “Ulteriori dichiarazioni” si chiede conferma che la parte indicata a pag. 9 DICHIARA di aver preso visione e di accettare il “Verbale d’Intesa – Indicazioni per la prevenzione e protezione dai rischi correlati alle condizioni di microclima negli ambienti di lavoro per la provincia di Genova” sottoscritto in data 24 luglio 2023 presso la Prefettura di Genova e consultabile al seguente link: https://sua.cittametropolitana.genova.it/sites/default/files/Documenti/PROTOCOLLO%20GENOVA% 20CALDO%20 def%20firmato.pdf Si chiede conferma che non debba essere resa in quanto non pertinente con il servizio oggetto della procedura.
4)
Con riferimento all’articolo 13 dello schema di contratto, si richiede cortesemente di confermare:
A) che possa essere ritenuta congrua polizza RCT che copra: “i danni cagionati nell’esecuzione del contratto a beni e persone, tanto dell’amministrazione quanto di terzi, compresi quelli causati da dipendenti, consulenti, collaboratori o eventuali subappaltatori”.;
B) che possa essere ritenuta congrua polizza di RC Professionale preesistente, con massimale pari a € 5.000.000;
C) alla richiesta di una polizza RC professionale con: “copertura dei danni a terzi connessi all’esercizio del servizio, in particolare per i danni inerenti alla privacy” si richiede di chiarire il perimetro di tale previsione;
D) alla richiesta di polizza RC professionale che copra i danni inerenti alla privacy, si chiede cortesemente di confermare se possa essere ritenuta congrua una polizza preesistente stipulata dalla Capogruppo (polizza ad ombrello).
5)
Si chiede di chiarire, se in sede di eventuale aggiudicazione, le clausole contrattuali possano eventualmente essere oggetto di negoziazione.
6)
Con riferimento all'assunzione da parte dell’aggiudicatario della qualifica di Responsabile del trattamento dei dati personali, evidenziamo che la scrivente società si configura quale “autonomo t itolare del trattamento dei dati personali dei propri Clienti e dei Beneficiari” intendendosi per titolare “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali”. Pertanto, la scrivente non può considerarsi un responsabile del trattamento, inteso come “la persona f isica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento” in quanto: - non effettua, nell’erogazione dei propri servizi, un’attività che il Cliente potrebbe altrimenti effettuare internamente; - nell’ambito “privacy” agisce autonomamente ai fini dell’erogazione del proprio servizio; - non esegue trattamenti su commissione; - nell’elaborazione e la gestione dei dati forniti dai beneficiari segue un processo autonomo, senza che il cliente abbia dato istruzioni a questo proposito; - i dati di cui sopra non vengono trattati per conto del cliente ma direttamente e autonomamente; - ha piena autonomia nella scelta dei sistemi, hardware e software, da utilizzare nella gestione della propria attività e non è sottoposta a un controllo da parte del Cliente. In considerazione di quanto sopra evidenziato, vi chiediamo di dispensare la sottoscritta società, in caso di aggiudicazione dell’appalto e, contestuale sottoscrizione del contratto, dalla nomina a Responsabile Esterno del Trattamento in quanto già qualificata come Titolare dei Dati.
26/03/2026 10:49
Risposta
1) L'individuazione del titolare effettivo é disciplinato dall'articolo 20 del D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231 e smi. Si applicano il criterio della proprietà superiore al 25% (comma 2) e in subordine quello del comma 3 (criterio del controllo). Il comma 5 aggiunge che "Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica". In ultima analisi, la figura del titolare effettivo coincide con chi ha la rappresentanza legale della società. Presso le CCIAA esiste un registro dei titolari effettivi ai quali tutte le società hanno obbligo di iscrizione, al quale la scrivente SUA non ha accesso. Pertanto l’operatore potrà produrre, in fase di presentazione della propria offerta, copia del certificato di iscrizione a tale registro.
2) Le dichiarazioni antimafia di cui all’allegato B sono necessarie, in considerazione dei dati anagrafici ivi riportati, ai fini delle verifiche sul possesso dei requisiti generali in capo all’operatore economico con particolare riferimento alle certificazioni dei carichi penali pendenti. Il possesso della certificazione White List permetterà ai nostri uffici di acquisire la certificazione antimafia senza necessità di avviare le verifiche presso le prefetture competenti.
3) La dichiarazione oggetto di chiarimento deve essere opzionata dagli operatori a prescindere dall’effettiva applicabilità di quanto dichiarato nell’ambito dello specifico servizio.
4) con riferimento alla polizza assicurativa:
A) Si ribadisce quanto disposto dallo schema di contratto in riferimento alla necessaria Polizza RC professionale “a copertura degli eventuali danni a terzi connessi all’esercizio del servizio in oggetto e, in particolare, per eventuali danni inerenti alla privacy”.
B) Si specifica che il massimale unico richiesto per la predetta Polizza RC professionale non dovrà essere inferiore a € 500.000,00 (quindi saranno accettare polizze aventi minimi più alti);
C) Per soggetti “terzi” coinvolti dal perimetro di applicazione della polizza, con particolare riguardo ai danni inerenti alla privacy, sono da intendersi i dipendenti della Città Metropolitana di Genova (compresi eventuali familiari o comunque altri soggetti beneficiari dei servizi di welfare).
D) La polizza RC Professionale dovrà essere intestata all’operatore economico partecipante alla procedura (o comunque l’operatore economico partecipante alla procedura dovrà essere coperto dalla polizza con riferimento esplicito riportato nella polizza stessa).
5) Non è possibile variare lo schema del contratto, a meno che le eventuali modifiche siano da imputare ad errori materiali (es. violazioni di legge).
6) L'accertamento della qualifica di titolare/responsabile del trattamento va condotta caso per caso, in concreto, sulla base del servizio affidato.
Si chiede di presentare a tal fine, entro il termine stabilito per la richiesta di chiarimenti, una relazione circostanziata che illustri le ragioni di quanto affermato, analizzando le attività che compongono il servizio e le valutazioni effettuate circa l'assunzione delle decisioni in ordine alle finalità ed ai mezzi del trattamento.
2) Le dichiarazioni antimafia di cui all’allegato B sono necessarie, in considerazione dei dati anagrafici ivi riportati, ai fini delle verifiche sul possesso dei requisiti generali in capo all’operatore economico con particolare riferimento alle certificazioni dei carichi penali pendenti. Il possesso della certificazione White List permetterà ai nostri uffici di acquisire la certificazione antimafia senza necessità di avviare le verifiche presso le prefetture competenti.
3) La dichiarazione oggetto di chiarimento deve essere opzionata dagli operatori a prescindere dall’effettiva applicabilità di quanto dichiarato nell’ambito dello specifico servizio.
4) con riferimento alla polizza assicurativa:
A) Si ribadisce quanto disposto dallo schema di contratto in riferimento alla necessaria Polizza RC professionale “a copertura degli eventuali danni a terzi connessi all’esercizio del servizio in oggetto e, in particolare, per eventuali danni inerenti alla privacy”.
B) Si specifica che il massimale unico richiesto per la predetta Polizza RC professionale non dovrà essere inferiore a € 500.000,00 (quindi saranno accettare polizze aventi minimi più alti);
C) Per soggetti “terzi” coinvolti dal perimetro di applicazione della polizza, con particolare riguardo ai danni inerenti alla privacy, sono da intendersi i dipendenti della Città Metropolitana di Genova (compresi eventuali familiari o comunque altri soggetti beneficiari dei servizi di welfare).
D) La polizza RC Professionale dovrà essere intestata all’operatore economico partecipante alla procedura (o comunque l’operatore economico partecipante alla procedura dovrà essere coperto dalla polizza con riferimento esplicito riportato nella polizza stessa).
5) Non è possibile variare lo schema del contratto, a meno che le eventuali modifiche siano da imputare ad errori materiali (es. violazioni di legge).
6) L'accertamento della qualifica di titolare/responsabile del trattamento va condotta caso per caso, in concreto, sulla base del servizio affidato.
Si chiede di presentare a tal fine, entro il termine stabilito per la richiesta di chiarimenti, una relazione circostanziata che illustri le ragioni di quanto affermato, analizzando le attività che compongono il servizio e le valutazioni effettuate circa l'assunzione delle decisioni in ordine alle finalità ed ai mezzi del trattamento.
19/03/2026 11:50
Quesito #6
Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, la scrivente società è regolarmente iscritta presso la White List presso la competente Prefettura della città metropolitana di Milano a far data dal 31 ottobre 2025; come verificabile presso il seguente sito internet istituzionale della Prefettura di Milano: https://whitelist.prefmi.it/home_elenco.htm.
Considerato che, come previsto dal D.P.C.M. 18 aprile 2013, così come modificato dal D.P.C.M. del 24/11/2016 (in G.U. n. 235 del 31/01/2017, entrato in vigore il 15/02/2017), l’iscrizione alla White List è equipollente al rilascio dell’informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, si chiede di confermare che, in luogo dell’ ALLEGATO B Modello Dichiarazione per informazione Antimafia possa essere prodotto il documento rilasciato dalla competente Prefettura a comprova dell’iscrizione alla White List dell’aggiudicatario.
20/03/2026 10:27
Risposta
Le dichiarazioni antimafia di cui all’allegato B sono necessarie, in considerazione dei dati anagrafici ivi riportati, ai fini delle verifiche sul possesso dei requisiti generali in capo all’operatore economico con particolare riferimento alle certificazioni dei carichi penali pendenti.
Il possesso della certificazione White List permetterà alla scrivente amministrazione di acquisire la certificazione antimafia senza necessità di avviare le verifiche presso le prefetture competenti.
Il possesso della certificazione White List permetterà alla scrivente amministrazione di acquisire la certificazione antimafia senza necessità di avviare le verifiche presso le prefetture competenti.
19/03/2026 16:34
Quesito #7
Con riferimento all’articolo 14 dello schema di contratto, si chiede di confermare se, ai fini dell’applicazione della ritenuta 0,50%, l’Amministrazione possa trattenerla dal pagamento.
20/03/2026 12:03
Risposta
L’art. 14 dello schema di contratto, nella parte in cui stabilisce che l’appaltatore debba trasmettere la fattura già decurtata della ritenuta dello 0,50% sull’importo netto a pagare, recepisce testualmente quanto già previsto dall’art. 11, comma 6 del Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023), nello specifico:
“In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.”
“In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.”
20/03/2026 11:15
Quesito #8
premesso che la scrivente società è in possesso delle certificazioni dei carichi penali pendenti per tutti i soggetti interessati rilasciati da tutti i competenti uffici preposti, chiediamo, come da prassi nella partecipazione alle gare pubbliche, che venga confermata la possibilità che la dichiarazione in questione possa essere resa, sotto la propria responsabilità, dal legale rappresentante per conto di tutti i soggetti interessati.
25/03/2026 10:59
Risposta
Si fa presente che, anche nel caso di cui alla Vostra richiesta di chiarimento, il nostro ufficio Contratti procede comunque alla richiesta della certificazione dei carichi pendenti all'ufficio competente a rilasciarla.
20/03/2026 12:07
Quesito #9
Si chiede conferma che non è necessario inviare un'offerta tecnica e che le credenziali di accesso alla piattaforma demo e la lista dei punti di spendibilità siano richiesti solo in fase di aggiudicazione della procedura.
20/03/2026 14:47
Risposta
Si conferma, in quanto trattasi di appalto aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo.
A tal fine si invita a prendere visione degli artt. 9 e 16 del Disciplinare di gara.
A tal fine si invita a prendere visione degli artt. 9 e 16 del Disciplinare di gara.
24/03/2026 17:12
Quesito #11
Si chiede conferma che l'"Allegato C1 Dichiarazione costi manodopera" debba essere prodotto solo nel caso in cui il costo della manodopera dell'Operatore Economico sia inferiore a quello da voi stimato , come indicato all'art. 16 del Disciplinare lett. K).
Se confermate segnaliamo che però nel portale, nella sezione busta offerta economica, il campo dove caricare questo allegato, risulta essere obbligatorio: vi chiediamo pertanto di modificarlo rendendolo non obbligatorio.
Se confermate segnaliamo che però nel portale, nella sezione busta offerta economica, il campo dove caricare questo allegato, risulta essere obbligatorio: vi chiediamo pertanto di modificarlo rendendolo non obbligatorio.
27/03/2026 12:02
Risposta
Si specifica che il Modello C1 non riguarda solo i costi della manodopera ma anche altre componenti dell’offerta (es. materiali, noli, trasporti, ecc…).
La mancata produzione dell’Allegato C1 - Dichiarazione costi manodopera, non costituisce motivo di esclusione del concorrente. Tale documento, se non prodotto in fase di presentazione dell’offerta dal concorrente, dovrà essere formalizzato in caso di aggiudicazione della procedura, su richiesta della Stazione Appaltante, al fine di valutare la congruità dell’offerta dell’operatore.
Nello slot tale documento viene richiesto quale obbligatorio. Pertanto, nel caso l'operatore non intenda produrlo, potrà inserire nello slot corrispondente un altro documento (anche se già inserito in altro slot).
Diversamente da quanto sopra, la lettera k) di cui all’art. 16 del Disciplinare si riferisce ai costi della manodopera dichiarati dall’operatore economico all’interno dell’Allegato C - Dichiarazione di Offerta Economica: se tali costi fossero inferiori a quelli stimati dalla scrivente Stazione Appaltante, l'operatore potrà inserire, nell'apposito slot contenuto nella Busta Economica (“Giustificativi manodopera”), la giustificazione dei propri costi della manodopera dichiarati inferiori a quelli stimati dalla SA.
La mancata produzione dell’Allegato C1 - Dichiarazione costi manodopera, non costituisce motivo di esclusione del concorrente. Tale documento, se non prodotto in fase di presentazione dell’offerta dal concorrente, dovrà essere formalizzato in caso di aggiudicazione della procedura, su richiesta della Stazione Appaltante, al fine di valutare la congruità dell’offerta dell’operatore.
Nello slot tale documento viene richiesto quale obbligatorio. Pertanto, nel caso l'operatore non intenda produrlo, potrà inserire nello slot corrispondente un altro documento (anche se già inserito in altro slot).
Diversamente da quanto sopra, la lettera k) di cui all’art. 16 del Disciplinare si riferisce ai costi della manodopera dichiarati dall’operatore economico all’interno dell’Allegato C - Dichiarazione di Offerta Economica: se tali costi fossero inferiori a quelli stimati dalla scrivente Stazione Appaltante, l'operatore potrà inserire, nell'apposito slot contenuto nella Busta Economica (“Giustificativi manodopera”), la giustificazione dei propri costi della manodopera dichiarati inferiori a quelli stimati dalla SA.
24/03/2026 17:14
Quesito #12
1) si richiede la possibilità di conferire al Fornitore, ai sensi dell'art. 1705 cc, mandato senza rappresentanza per l'acquisto delle prestazioni e dei servizi in nome proprio, ma per conto del Cliente, a vantaggio dei Beneficiari
2) in riferimento alla richiesta di garanzia provvisoria, si richiede di specificare se la ulteriore riduzione del 20% sia attribuibile alla Certificazione UNI PdR
3) in riferimento alla richiesta di garanzia provvisoria, si richiede di specificare se sia possibile gestirla tramite bonifico e, se confermato, quale sia l'IBAN da utilizzare
4) si richiede di specificare se sia necessaria la comprova di due imposte di bollo (16,00 € cad), una per busta amministrativa e una per busta economica (come da presa visione a portale) o se sia sufficiente una sola imposta di bollo caricata in entrambe le buste
5) in riferimento a Capitolato pag. 5 - Funzionalità tecniche e utente, puto a), si chiede di specificare se sia accettabile l'accesso tramite SSO o se sia preferibile quello tramite MFA
6) in riferimento a Capitolato pag. 6 - punto 4.2.1 letta c) - si chiede di confermare che il limite massimo spendibile in fringe benefit, come previsto da normativa vigente, sia € 1.000 e € 2.000 per i dipendenti con figli a carico
27/03/2026 12:03
Risposta
1) Non è prevista la possibilità di conferire al fornitore mandato senza rappresentanza per l'acquisto delle prestazioni e dei servizi;
2) Certificazione non prevista, si invita a prendere visione di quanto espressamente indicato sull’argomento all’art. 10 Garanzia Provvisoria del Disciplinare di Gara;
3) Si invita a prendere visione di quanto espressamente indicato sull’argomento, all’art. 10 Garanzia Provvisoria del Disciplinare di Gara;
4) Si conferma che sono necessarie n. 2 imposte di bollo (una per la busta amministrativa e un’altra per quella economica);
5) E' preferibile l'accesso tramite MFA ma è accettabile l'accesso tramite SSO;
6) Si conferma che sono applicabili i limiti previsti dall' art. 1, comma 390 della legge 207/2024 (€ 1.000 e € 2.000 per i dipendenti con figli a carico), sempre comunque nel limite del credito individuale disponibile.
2) Certificazione non prevista, si invita a prendere visione di quanto espressamente indicato sull’argomento all’art. 10 Garanzia Provvisoria del Disciplinare di Gara;
3) Si invita a prendere visione di quanto espressamente indicato sull’argomento, all’art. 10 Garanzia Provvisoria del Disciplinare di Gara;
4) Si conferma che sono necessarie n. 2 imposte di bollo (una per la busta amministrativa e un’altra per quella economica);
5) E' preferibile l'accesso tramite MFA ma è accettabile l'accesso tramite SSO;
6) Si conferma che sono applicabili i limiti previsti dall' art. 1, comma 390 della legge 207/2024 (€ 1.000 e € 2.000 per i dipendenti con figli a carico), sempre comunque nel limite del credito individuale disponibile.
25/03/2026 12:53
Quesito #14
Con riferimento alla procedura in oggetto siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:
1) Si evidenzia che più volte viene riportato nella documentazione di gara come criterio di valutazione “offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del minor prezzo”; poiché i criteri previsti dal codice sono due distinti offerta economicamente più vantaggiosa oppure del minor prezzo, e considerato che l’OEPV valuta qualità e prezzo (art. 108, D.Lgs. 36/2023) ma la procedura in oggetto non prevede alcuna offerta tecnica e conseguente assegnazione di punteggio, si chiede di confermare che la procedura verrà aggiudicata utilizzando il criterio del minor prezzo che si concentra solo sulla componente economica.
2) All’articolo 2.1 del Disciplinare alla lettera e) viene citato un “Progetto del/della servizio/fornitura” ma tale documento non è presente nella documentazione pubblicata a portale, si chiede di renderlo disponibile
3) A pagina 18 del disciplinare viene indicato di presentare l’attestazione di assolvimento del bollo sia nella busta contenente la documentazione amministrativa sia nella busta contenente l’offerta economica, si chiede di chiarire in quale busta tale attestazione debba essere allegata
4) Si chiede di confermare che l’aggiudicatario possa presentare una polizza RC Professionale già esistenze e non debba necessariamente accendere una polizza ex novo
5) Con riferimento al quesito #5 si chiede di prendere visione delle domande presentate da altro operatore (e non pubblicate) per meglio comprendere le risposte fornite
6) Con riferimento al contratto, si chiede di chiarire se sarà stipulato come scrittura privata (come indicato all’articolo 26 dello stesso) o come atto pubblico come indicato all’art 22 del disciplinare; conseguentemente si chiede di chiarire se è prevista anche l’autentica notarile dello stesso e la registrazione, oppure se la registrazione avverrà solo in caso d’uso come indicato nel disciplinare.
7) Con riferimento alla bozza di contratto, all’art. 13 punto 2) (primo capoverso pag. 15 viene indicato che OE dovrà fornire “2) una cauzione o una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'im-porto della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità dei servizi e l’assunzione del carattere di definitività dei medesimi, ai sensi dell'articolo 117 comma 9 del Codice”; si chiede di confermare che tale riferimento sia un refuso in quanto non applicabile al servizio in oggetto, considerando che viene già richiesta una “garanzia dell’esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali, ha presentato a titolo di garanzia definitiva, ai sensi dell’articolo 117 comma 1 del Codice..”
8) Con riferimento all’atto di nomina a ex art. 28 del GDPR si comunica che, in caso di aggiudicazione, sussisterebbero i presupposti, per le motivazioni che di seguito si rappresentano, affinché la scrivente possa configurarsi come autonomo titolare del trattamento dei dati personali dei propri Clienti e dei “Beneficiari” (interessati al trattamento) per le motivazioni che si allegano. Si chiede quindi conferma dell'accettazione della posizione proposta dalla scrivente
9) Con riferimento all’articolo 4.2.1 lettera c) del Capitolato speciale, si segnala che attualmente il valore massimo di buoni carburante o buoni spesa è di € 1.000 ( che sale a € 2.000 qualora il dipendente abbia figli fiscalmente a carico)
1) Si evidenzia che più volte viene riportato nella documentazione di gara come criterio di valutazione “offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del minor prezzo”; poiché i criteri previsti dal codice sono due distinti offerta economicamente più vantaggiosa oppure del minor prezzo, e considerato che l’OEPV valuta qualità e prezzo (art. 108, D.Lgs. 36/2023) ma la procedura in oggetto non prevede alcuna offerta tecnica e conseguente assegnazione di punteggio, si chiede di confermare che la procedura verrà aggiudicata utilizzando il criterio del minor prezzo che si concentra solo sulla componente economica.
2) All’articolo 2.1 del Disciplinare alla lettera e) viene citato un “Progetto del/della servizio/fornitura” ma tale documento non è presente nella documentazione pubblicata a portale, si chiede di renderlo disponibile
3) A pagina 18 del disciplinare viene indicato di presentare l’attestazione di assolvimento del bollo sia nella busta contenente la documentazione amministrativa sia nella busta contenente l’offerta economica, si chiede di chiarire in quale busta tale attestazione debba essere allegata
4) Si chiede di confermare che l’aggiudicatario possa presentare una polizza RC Professionale già esistenze e non debba necessariamente accendere una polizza ex novo
5) Con riferimento al quesito #5 si chiede di prendere visione delle domande presentate da altro operatore (e non pubblicate) per meglio comprendere le risposte fornite
6) Con riferimento al contratto, si chiede di chiarire se sarà stipulato come scrittura privata (come indicato all’articolo 26 dello stesso) o come atto pubblico come indicato all’art 22 del disciplinare; conseguentemente si chiede di chiarire se è prevista anche l’autentica notarile dello stesso e la registrazione, oppure se la registrazione avverrà solo in caso d’uso come indicato nel disciplinare.
7) Con riferimento alla bozza di contratto, all’art. 13 punto 2) (primo capoverso pag. 15 viene indicato che OE dovrà fornire “2) una cauzione o una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'im-porto della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità dei servizi e l’assunzione del carattere di definitività dei medesimi, ai sensi dell'articolo 117 comma 9 del Codice”; si chiede di confermare che tale riferimento sia un refuso in quanto non applicabile al servizio in oggetto, considerando che viene già richiesta una “garanzia dell’esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali, ha presentato a titolo di garanzia definitiva, ai sensi dell’articolo 117 comma 1 del Codice..”
8) Con riferimento all’atto di nomina a ex art. 28 del GDPR si comunica che, in caso di aggiudicazione, sussisterebbero i presupposti, per le motivazioni che di seguito si rappresentano, affinché la scrivente possa configurarsi come autonomo titolare del trattamento dei dati personali dei propri Clienti e dei “Beneficiari” (interessati al trattamento) per le motivazioni che si allegano. Si chiede quindi conferma dell'accettazione della posizione proposta dalla scrivente
9) Con riferimento all’articolo 4.2.1 lettera c) del Capitolato speciale, si segnala che attualmente il valore massimo di buoni carburante o buoni spesa è di € 1.000 ( che sale a € 2.000 qualora il dipendente abbia figli fiscalmente a carico)
30/03/2026 10:12
Risposta
Nel caso di specie, in considerazione delle specifiche motivazioni espresse dal fornitore nella relazione allegata al quesito, si ritiene condivisibile la posizione proposta dallo stesso in merito alla qualifica di autonomo titolare del trattamento dati personali.
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14-day-ristoservice-chiarimento-allegato.pdf SHA-256: a2156d407bdfb3508c44476f135a04964b92a63f6bd071c4d34f103f6717f4dc 30/03/2026 10:12 |
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25/03/2026 15:45
Quesito #15
Buongiorno,
con riferimento al quesito #8 e alla risposta fornita, chiara l'indicazione che il Vostro ufficio Contratti procederà comunque alla richiesta della certificazione dei carichi pendenti all'ufficio competente, siamo a reiterare la domanda iniziale posta.
Chiediamo se, in luogo della necessità di allegare in gara tanti modello "ALLEGATO B" Modello Dichiarazione per informazione Antimafia, ciascuno per ogni soggetto (e rispettivi familiari conviventi) ricompresi dalla legge e appartenenti alla compagine societaria della scrivente, molti con residenza estera, possa essere, diversamente, accettato e sufficiente allegare un solo modello ALLEGATO B a firma del solo legale rappresentante nel quale lo stesso attesti, sotto la propria responsabilità, tutti i dati anagrafici necessari e afferenti i soggetti ricompresi.
In attesa si riscontro, nel ringraziare, un cordiale saluto.
con riferimento al quesito #8 e alla risposta fornita, chiara l'indicazione che il Vostro ufficio Contratti procederà comunque alla richiesta della certificazione dei carichi pendenti all'ufficio competente, siamo a reiterare la domanda iniziale posta.
Chiediamo se, in luogo della necessità di allegare in gara tanti modello "ALLEGATO B" Modello Dichiarazione per informazione Antimafia, ciascuno per ogni soggetto (e rispettivi familiari conviventi) ricompresi dalla legge e appartenenti alla compagine societaria della scrivente, molti con residenza estera, possa essere, diversamente, accettato e sufficiente allegare un solo modello ALLEGATO B a firma del solo legale rappresentante nel quale lo stesso attesti, sotto la propria responsabilità, tutti i dati anagrafici necessari e afferenti i soggetti ricompresi.
In attesa si riscontro, nel ringraziare, un cordiale saluto.
27/03/2026 12:05
Risposta
Si conferma, in caso di iscrizione alla white list, la possibilità di presentare un solo Allegato B - Modello Dichiarazione Antimafia a firma del legale rappresentante che attesti, sotto la propria responsabilità, tutti i dati anagrafici necessari e afferenti i soggetti in esso ricompresi.
25/03/2026 17:56
Quesito #16
Con riferimento all'Allegato F Comunicazione titolare effettivo, si chiede se la dichiarazione che non sussistono situazioni di conflitto di interessi che deve essere resa e firmata da ogni singolo titolare, possa essere rilasciata, in questa fase di partecipazione alla gara, dal legale rappresentante/procuratore in nome e per conto degli stessi.
Poi in caso di aggiudicazione, l'Aggiudicatario dovrà produrre le dichiarazioni firmate dai titolari effettivi
Poi in caso di aggiudicazione, l'Aggiudicatario dovrà produrre le dichiarazioni firmate dai titolari effettivi
27/03/2026 12:05
Risposta
In questa fase di partecipazione alla gara, si conferma la possibilità di presentare l'Allegato F - Comunicazione titolare effettivo reso da parte del legale rappresentante.
26/03/2026 11:43
Quesito #17
In riferimento all’Art. 14 dello schema di contratto, specificamente alla parte in cui è indicato che “L’Appaltatore trasmette all’Amministrazione la relativa fattura, corredata da un’autocertificazione, firmata dal Responsabile Contrattuale, attestante le attività svolte in conformità alle disposizioni contrattuali…”, si chiede di confermare che trattasi di refuso in quanto, per la tipologia di servizio oggetto di gara, non risulta una richiesta conforme.
27/03/2026 12:05
Risposta
Con riferimento al contratto, si ribadisce che quanto allegato non rappresenta il contratto definitivo bensì uno schema che, sebbene già adattato in parte al servizio in parola, andrà completato e personalizzato in via definitiva solo in seguito (al suo interno sono presenti parti da completare e alternative da scegliere).
Per quanto riguarda il periodo evidenziato nel quesito relativo all’art. 14 dello schema di contratto, si precisa che non si tratta di refuso, al contrario fa riferimento alla necessità che le fatture siano accompagnate dalla relativa reportistica contenente la descrizione delle prestazioni eseguite dall’operatore economico nel periodo di riferimento.
A tal fine si invita a leggere attentamente gli artt. 4.4 GESTIONE DEL PORTALE E REPORTISTICA e 8 MODALITÀ DI PAGAMENTO del Capitolato speciale d’Appalto.
Per quanto riguarda il periodo evidenziato nel quesito relativo all’art. 14 dello schema di contratto, si precisa che non si tratta di refuso, al contrario fa riferimento alla necessità che le fatture siano accompagnate dalla relativa reportistica contenente la descrizione delle prestazioni eseguite dall’operatore economico nel periodo di riferimento.
A tal fine si invita a leggere attentamente gli artt. 4.4 GESTIONE DEL PORTALE E REPORTISTICA e 8 MODALITÀ DI PAGAMENTO del Capitolato speciale d’Appalto.
27/03/2026 10:08
Quesito #18
Spett.le Ente, si segnala, relativamente al punto 6 delle risposte fornite ai chiarimenti avanzati dalla Scrivente, che il documento condiviso e denominato “Nota titolarità Edenred_v.6” costituisce a tutti gli effetti una relazione ufficiale, redatta dal Data Protection Officer della Scrivente, volta a illustrare in modo puntuale e circostanziato il ruolo assunto dalla Scrivente in relazione ai trattamenti di dati personali connessi ai prodotti e ai servizi oggetto di gara.
La relazione contiene l’analisi delle attività che compongono il servizio e le valutazioni effettuate in merito all’assunzione delle decisioni sulle finalità e sui mezzi del trattamento. A ulteriore supporto di quanto rappresentato e al fine di garantire la massima trasparenza in ordine alle finalità perseguite dalla Scrivente quale titolare autonomo del trattamento, si trasmette altresì l’Informativa privacy destinata ai beneficiari, dalla quale emergono in modo chiaro le finalità del trattamento, le basi giuridiche applicabili, le categorie di dati trattati e le modalità di trattamento adottate. Da ultimo, si evidenzia la piena disponibilità, se ritenuto necessario dall'Ente, a fornire ulteriori informazioni ove la procedura venga aggiudicata alla Scrivente".
La relazione contiene l’analisi delle attività che compongono il servizio e le valutazioni effettuate in merito all’assunzione delle decisioni sulle finalità e sui mezzi del trattamento. A ulteriore supporto di quanto rappresentato e al fine di garantire la massima trasparenza in ordine alle finalità perseguite dalla Scrivente quale titolare autonomo del trattamento, si trasmette altresì l’Informativa privacy destinata ai beneficiari, dalla quale emergono in modo chiaro le finalità del trattamento, le basi giuridiche applicabili, le categorie di dati trattati e le modalità di trattamento adottate. Da ultimo, si evidenzia la piena disponibilità, se ritenuto necessario dall'Ente, a fornire ulteriori informazioni ove la procedura venga aggiudicata alla Scrivente".
30/03/2026 10:08
Risposta
Nel caso di specie, in considerazione dell’analisi e delle valutazioni effettuate nella relazione presentata dal fornitore in ordine all’assunzione delle decisioni sulle finalità e sui mezzi del trattamento, si ritiene condivisibile la posizione proposta dallo stesso in merito alla qualifica di autonomo titolare del trattamento dati personali.
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nota.titolarit.edenred.v.6.pdf SHA-256: ac7c2cd959122f756dda20eefe4e2a6a1484ecf6ac1ce63fb763b80348499484 30/03/2026 10:07 |
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informativa.beneficiari.v.6.pdf SHA-256: eab707cfd59c29a1569b790a71a226b6ae029e4d7c6025a054efe26cce4dfbdd 30/03/2026 10:07 |
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27/03/2026 11:11
Quesito #19
Con riferimento all’art. 13 dello schema di contratto, si chiede cortesemente di confermare che, ai fini del soddisfacimento dei requisiti assicurativi previsti per il servizio in oggetto, possano essere ritenute idonee le seguenti coperture assicurative già in essere:
• polizza di responsabilità civile professionale, con massimale pari a € 5.000.000, a copertura dei danni connessi all’esecuzione del servizio;
• con specifico riferimento ai danni inerenti alla privacy, polizza assicurativa della capogruppo, con attestata estensione della copertura anche all’operatore economico partecipante.
• polizza di responsabilità civile professionale, con massimale pari a € 5.000.000, a copertura dei danni connessi all’esecuzione del servizio;
• con specifico riferimento ai danni inerenti alla privacy, polizza assicurativa della capogruppo, con attestata estensione della copertura anche all’operatore economico partecipante.
27/03/2026 12:06
Risposta
Come espressamente indicato dall'ART. 9 POLIZZA ASSICURATIVA del Capitolato Speciale, sono ritenute idonee anche polizze assicurative già esistenti purché aventi i massimali e le caratteristiche richieste negli atti di gara e restino in vigore per l’intera durata contrattuale.
Relativamente alle caratteristiche, si prega fare riferimento a quanto già risposto sull'argomento al quesito n. 5, punto 4).
Relativamente alle caratteristiche, si prega fare riferimento a quanto già risposto sull'argomento al quesito n. 5, punto 4).
27/03/2026 13:08
Quesito #20
Con riferimento alla DUPLICE richiesta di assolvimento dell’imposta di bollo, si rappresenta che il nuovo codice degli appalti DLgs 36/2023 attualmente in vigore all’art. 18 e all’Allegato I.4 sancisce che l’imposta di bollo sia corrisposta al momento della stipula e determinata sulla base della tabella A) di cui all’allegato citato e che la sola domanda di partecipazione debba essere corredata da imposta di bollo (che verrà poi decurtata dal totale da assolversi al momento della stipula); non risulta pertanto necessario provvedere all'assolvimento anche sull'offerta economica. Si chiede pertanto di rettificare la richiesta e rimuovere il campo di allegazione della comprova nella busta economica.
30/03/2026 15:36
Risposta
Riteniamo che la posizione espressa, alla luce del nuovo codice degli appalti e relativi allegati, sia condivisibile; pertanto potete essere dispensati dal pagamento dell’imposta di bollo relativo all’offerta economica.
Per quanto riguarda la Busta Economica, suggeriamo di completare il relativo slot inserendo in allegato l’attestazione di pagamento dell’imposta di bollo dovuta per la domanda di partecipazione alla procedura che andrà inserita nella Busta Amministrativa (lo stesso giustificativo andrà inserito due volte).
Per quanto riguarda la Busta Economica, suggeriamo di completare il relativo slot inserendo in allegato l’attestazione di pagamento dell’imposta di bollo dovuta per la domanda di partecipazione alla procedura che andrà inserita nella Busta Amministrativa (lo stesso giustificativo andrà inserito due volte).